Conferimento rifiuti inerti presso i Centri di Raccolta
Si informano i Cittadini che il 01 gennaio 2021 è entrato in vigore il contenuto del D.lgs. 116/2020, che apporta sostanziali modifiche al d.lgs. 152/06 in materia di rifiuti.
Relativamente ai rifiuti da costruzione e demolizione, sono state aggiunte all’art. 183, la lettera lettera b-quater) recante la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione (“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”) e la lettera b-sexies) che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Dal combinato disposto degli artt. 183, comma 1 e 184, comma 3, lettera b) del Testo Unico Ambientale, deriva, quindi, che i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti speciali. Da ciò discende che, sulla base della normativa, nella definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” rientrano anche i rifiuti generati dal privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e manutenzione “fai da te”. In quanto tali, questi rifiuti dovranno, quindi, essere considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) del T.U.A. Si evince, quindi, che i rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta sono solo i rifiuti urbani e assimilati e che i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, svolte dal privato cittadino nella propria abitazione, saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, NON PIÙ CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA.